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libera associazione no profit, costituita nel 2013 fra pensionati ed esodati, già dipendenti di Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per tutelare i diritti e gli interessi economici e morali dei propri Associati in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria, assistendoli nei rapporti con le competenti strutture Bper, l’INPS e gli altri enti tributari, assicurativi e finanziari, pubblici e privati.

martedì 27 ottobre 2020

COMUNICATO N.155 – Chiarimenti sulla tracciabilità degli oneri detraibili

Si ricorda che da quest’anno (dichiarazione dei redditi 730/21) la detrazione Irpef del 19% e la deducibilità dall’imponibile nei casi previsti può avvenire a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Sono escluse le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al SSN.

Con le risposte n.431/20 e n.484/20 a specifici interpelli l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in tema di tracciabilità delle spese detraibili fiscalmente.

Nel caso di pagamenti effettuati da uno dei coniugi con addebito sul c/c dell’altro coniuge o di un figlio (anche se non cointestato) è stato affermato che:

-  il pagamento si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue non rilevando l’esecutore materiale del pagamento, in quanto, per l’Agenzia, quest’ultimo aspetto attiene ai rapporti interni tra le parti; deve comunque essere assicurata la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto.

-      la prova cartacea del mezzo di pagamento “tracciabile” da esibire al CAF o al professionista abilitato e da conservare per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, può essere data dalla ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Si tratta di chiarimenti che consentono di semplificare i requisiti richiesti dalla norma sia in assenza della ricevuta bancomat (ad esempio perché si è smarrita) per cui può essere esibito l’estratto conto sia soprattutto per la possibilità, in alternativa, di integrazione da parte dell’emittente del documento commerciale con la dicitura: “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” (quindi, senza aggiunte manuali da parte del contribuente).

In ogni caso il metodo più sicuro per gestire i pagamenti tracciabili è quello di conservare ordinatamente la documentazione sin dal momento della spesa e di eseguirli preferibilmente con mezzi di pagamento che prevedano la rendicontazione periodica parlante di ogni operazione.