Si ricorda che da
quest’anno (dichiarazione dei redditi 730/21) la detrazione Irpef del 19% e la
deducibilità dall’imponibile nei casi previsti può avvenire a condizione che
l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, carte di debito, di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi
di pagamento tracciabili. Sono escluse le spese sanitarie sostenute per
l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché le spese relative a
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private
accreditate al SSN.
Con le risposte n.431/20
e n.484/20 a specifici interpelli l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili
chiarimenti in tema di tracciabilità delle spese detraibili fiscalmente.
Nel caso di pagamenti
effettuati da uno dei coniugi con addebito sul c/c dell’altro coniuge o di un
figlio (anche se non cointestato) è stato affermato che:
- il pagamento si considera sostenuto dal
contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal soggetto
che materialmente lo esegue non rilevando l’esecutore materiale del pagamento,
in quanto, per l’Agenzia, quest’ultimo aspetto attiene ai rapporti interni tra
le parti; deve comunque essere assicurata la corrispondenza tra la spesa
detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto.
- la prova cartacea del mezzo di pagamento
“tracciabile” da esibire al CAF o al professionista abilitato e da conservare
per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, può essere data
dalla ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e
dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento
“tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura,
ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme
che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Si tratta di chiarimenti che
consentono di semplificare i requisiti richiesti dalla norma sia in assenza
della ricevuta bancomat (ad esempio perché si è smarrita) per cui può essere
esibito l’estratto conto sia soprattutto per la possibilità, in alternativa, di
integrazione da parte dell’emittente del documento commerciale con la dicitura:
“pagamento avvenuto con mezzi tracciati” (quindi, senza aggiunte manuali da
parte del contribuente).
In ogni caso il metodo
più sicuro per gestire i pagamenti tracciabili è quello di conservare
ordinatamente la documentazione sin dal momento della spesa e di eseguirli preferibilmente
con mezzi di pagamento che prevedano la rendicontazione periodica parlante di
ogni operazione.