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mercoledì 24 dicembre 2025

COMUNICATO N. 304 - Donazioni dirette e indirette

 Riprendiamo l’argomento “Successioni e donazioni”, ampiamente svolto nel comunicato n°165 del 3/9/2019, per segnalare una novità legislativa che, in molti casi, può semplificare una divisione ereditaria ai fini fiscali.

La legge 2/12/2025 n°182, in vigore dal 18/12/25, non consente più agli eredi legittimari di esercitare l’azione di restituzione dei beni donati in vita dal de cuius se arreca danno diminuendo la quota di eredità di loro spettanza.

Ciò non significa che gli eredi perdano i loro diritti legittimari, che possono continuare a far valere nei confronti dei donatari, ma non più contro gli acquirenti in buona fede dei beni donati in vita.

Sino ad oggi sia le donazioni di immobili che le compravendite dei beni donati erano fortemente scoraggiate e sconsigliate dai notai in presenza del diritto all’azione di rivendicazione che si prescrive in 20 anni e limita di fatto la negoziabilità e l’accesso ai mutui ipotecari sui beni donati.

Le nuove norme prevedono anche l’esclusione delle donazioni di beni mobili e immobili dal coacervo imponibile dell’imposta di successione e, conseguentemente, l’eliminazione dal modulo della dichiarazione di successione dell’apposito quadro dei beni in oggetto rivalutati alla data del decesso.

Nulla cambia invece per quanto riguarda le aliquote e le franchigie delle imposte di successione e donazione attualmente in vigore, che spesso rendono fiscalmente esenti le successioni in linea diretta, salvo i diritti ipotecari e catastali per la volturazione degli immobili.

Anche l’istituto della collazione, cioè l’inclusione dei beni donati in vita nell’asse ereditario, rimane in vigore, ma solo a scopo di riparto delle quote degli eredi legittimi e non ai fini fiscali

Se da un lato la posizione dei legittimari può apparire più debole non essendo più consentito di rivalersi su di un bene donato con regolare atto pubblico, se non nei confronti del patrimonio del donatario che nel frattempo potrebbe essere diventato insolvente, dall’altra si aprono nuove opportunità di scelte personali e l’equivalenza legale di tutti i beni immobili, compresi quelli donati che sino ad oggi subivano forti penalizzazioni di mercato o richiedevano il rilascio di garanzie aggiuntive per poter essere ceduti o mutuati.

I genitori o i nonni che - come spesso accade - desiderano aiutare i loro congiunti che non hanno ancora redditi sufficienti per dimostrare la propria capacità di acquistare un immobile o altro bene di importo rilevante soggetto a imposta di registro o IVA, possono farlo con una donazione indiretta. senza obbligo di registrazione.

Gli atti di donazione diretta di somme eccedenti il modico valore (riferito alla capacità patrimoniale del donante) sono sempre soggetti a registrazione fiscale con atto notarile accettato dal donante in presenza di testimoni, anche se non tassati in presenza delle franchigie di legge.

Per gli atti di liberalità specificamene destinati all’acquisto di un bene o diritto immobiliare soggetto a registrazione o di una bene soggetto ad IVA, pur continuando a rientrare nella fattispecie giuridica delle donazioni, non è invece richiesta la registrazione, non fanno coacervo con altri donativi e pertanto non erodono la franchigia di legge.

La forma tipica è quella dell’intervento all’atto di acquisto di un immobile col quale un genitore versa in tutto o in parte il prezzo del bene da intestare al figlio donatario, mentre le donazioni informali disposte con semplice bonifico bancario a favore del donatario sono da considerarsi nulle (Cassazione S.U. Sentenza Unite n°18725). La nullità può essere fatta valere da chi ne ha interesse e comportare la restituzione dei beni o la loro collazione ai fini successori, specie se esiste una pluralità di eredi legittimi. 

Dal punto di vista fiscale è comunque sempre utile specificare con chiarezza la causale del bonifico e la destinazione delle somme donate in quanto - indipendentemente dalla forma nella quale viene realizzato l’atto di liberalità - l’A.d.E. ha facoltà di notificare un accertamento sintetico, basato cioè soltanto sulla forte sproporzione fra l’importo dei beni trasferiti e i redditi dichiarati con inversione della prova a carico delle parti in causa, fra cui quella documentale dei bonifici aventi data certa e causale opportunamente motivata.     

Tutto quanto sin qui detto vale anche per la nuda proprietà e l’usufrutto considerati separatamente, quest’ultima fattispecie che viene spesso utilizzata da persone in età avanzata nel proprio interesse cedendo la nuda proprietà per continuare a vivere nella propria casa oppure riservandosi l’usufrutto su un nuovo immobile, per esempio una seconda casa, in modo da limitare l’esborso iniziale dei congiunti acquirenti la nuda proprietà senza far cadere il bene in successione in quanto il diritto si estingue con la morte dell’usufruttuario.    

In presenza di due coniugi usufruttuari si dovrà sempre inserire in atto la clausola dell’estensione automatica del diritto al coniuge superstite.

A cura di Giovanni Lo Vetere