Riprendiamo l’argomento “Successioni e donazioni”, ampiamente svolto nel comunicato n°165 del 3/9/2019, per segnalare una novità legislativa che, in molti casi, può semplificare una divisione ereditaria ai fini fiscali.
La legge 2/12/2025 n°182, in
vigore dal 18/12/25, non consente più agli eredi legittimari di esercitare
l’azione di restituzione dei beni donati in vita dal de cuius se arreca
danno diminuendo la quota di eredità di loro spettanza.
Ciò non significa che gli eredi
perdano i loro diritti legittimari, che possono continuare a far valere nei
confronti dei donatari, ma non più contro gli acquirenti in buona fede dei beni
donati in vita.
Sino ad oggi sia le donazioni
di immobili che le compravendite dei beni donati erano fortemente scoraggiate e
sconsigliate dai notai in presenza del diritto all’azione di rivendicazione che
si prescrive in 20 anni e limita di fatto la negoziabilità e l’accesso ai mutui
ipotecari sui beni donati.
Le nuove norme prevedono anche
l’esclusione delle donazioni di beni mobili e immobili dal coacervo imponibile
dell’imposta di successione e, conseguentemente, l’eliminazione dal modulo della
dichiarazione di successione dell’apposito quadro dei beni in oggetto
rivalutati alla data del decesso.
Nulla cambia invece per quanto
riguarda le aliquote e le franchigie delle imposte di successione e donazione
attualmente in vigore, che spesso rendono fiscalmente esenti le successioni in
linea diretta, salvo i diritti ipotecari e catastali per la volturazione degli
immobili.
Anche l’istituto della
collazione, cioè l’inclusione dei beni donati in vita nell’asse ereditario,
rimane in vigore, ma solo a scopo di riparto delle quote degli eredi legittimi
e non ai fini fiscali
Se da un lato la posizione dei
legittimari può apparire più debole non essendo più consentito di rivalersi su di
un bene donato con regolare atto pubblico, se non nei confronti del patrimonio
del donatario che nel frattempo potrebbe essere diventato insolvente,
dall’altra si aprono nuove opportunità di scelte personali e l’equivalenza
legale di tutti i beni immobili, compresi quelli donati che sino ad oggi
subivano forti penalizzazioni di mercato o richiedevano il rilascio di garanzie
aggiuntive per poter essere ceduti o mutuati.
I genitori o i nonni che - come
spesso accade - desiderano aiutare i loro congiunti che non hanno ancora
redditi sufficienti per dimostrare la propria capacità di acquistare un
immobile o altro bene di importo rilevante soggetto a imposta di registro o IVA,
possono farlo con una donazione indiretta. senza obbligo di registrazione.
Gli atti di donazione diretta di
somme eccedenti il modico valore (riferito alla capacità patrimoniale del
donante) sono sempre soggetti a registrazione fiscale con atto notarile
accettato dal donante in presenza di testimoni, anche se non tassati in
presenza delle franchigie di legge.
Per gli atti di liberalità specificamene
destinati all’acquisto di un bene o diritto immobiliare soggetto a
registrazione o di una bene soggetto ad IVA, pur continuando a rientrare nella
fattispecie giuridica delle donazioni, non è invece richiesta la registrazione,
non fanno coacervo con altri donativi e pertanto non erodono la franchigia di
legge.
La forma tipica è quella
dell’intervento all’atto di acquisto di un immobile col quale un genitore versa
in tutto o in parte il prezzo del bene da intestare al figlio donatario, mentre
le donazioni informali disposte con semplice bonifico bancario a favore del
donatario sono da considerarsi nulle (Cassazione S.U. Sentenza Unite n°18725).
La nullità può essere fatta valere da chi ne ha interesse e comportare la
restituzione dei beni o la loro collazione ai fini successori, specie se esiste
una pluralità di eredi legittimi.
Dal punto di vista fiscale è
comunque sempre utile specificare con chiarezza la causale del bonifico e la
destinazione delle somme donate in quanto - indipendentemente dalla forma nella
quale viene realizzato l’atto di liberalità - l’A.d.E. ha facoltà di notificare
un accertamento sintetico, basato cioè soltanto sulla forte sproporzione fra l’importo
dei beni trasferiti e i redditi dichiarati con inversione della prova a carico
delle parti in causa, fra cui quella documentale dei bonifici aventi data certa
e causale opportunamente motivata.
Tutto quanto sin qui detto vale
anche per la nuda proprietà e l’usufrutto considerati separatamente,
quest’ultima fattispecie che viene spesso utilizzata da persone in età avanzata
nel proprio interesse cedendo la nuda proprietà per continuare a vivere nella
propria casa oppure riservandosi l’usufrutto su un nuovo immobile, per esempio
una seconda casa, in modo da limitare l’esborso iniziale dei congiunti acquirenti
la nuda proprietà senza far cadere il bene in successione in quanto il diritto
si estingue con la morte dell’usufruttuario.
In presenza di due coniugi
usufruttuari si dovrà sempre inserire in atto la clausola dell’estensione automatica
del diritto al coniuge superstite.
A cura di Giovanni Lo Vetere